LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 23
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa agli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali-retributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.