LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 20
 
1. Il Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa alla Commissione paritetica di cui all' articolo 15, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla Commissione paritetica la quale, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio e della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 15, comma 3.