LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
1. In via eccezionale e transitoria, l' accesso alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1 luglio 1983, 1 gennaio 1985 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità di cui al presente Capo, nonché secondo la vigente normativa regionale in quanto applicabile.
2. I posti disponibili per l' accesso alla qualifica di dirigente per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 vengono attribuiti mediante inquadramento del personale in servizio che eserciti da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale dell' Amministrazione regionale, le funzioni di sostituto di direttore di Servizio privo di titolare ovvero le funzioni di sostituto di dirigente di staff privo di titolare; vengono altresì attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989 e secondo le modalità previste al comma 1, i posti rimasti disponibili a seguito degli inquadramenti di cui al presente comma.
3. Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di decorrenza dell' incarico e sono disposti a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
2La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.