LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 17
 
1. La relazione di cui all' articolo 16 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato C alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, la Commissione paritetica esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico, ai sensi dell' articolo 15, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, la Commissione attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile, procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. La relazione deve essere unica per ogni partecipante agli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988; la Commissione paritetica, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. Per le decorrenze di cui al comma 5, i dipendenti idonei, ma non promossi nel primo scrutinio al quale hanno titolo a partecipare, saranno inseriti nelle eventuali successive graduatorie con decorrenza relativa agli anni corrispondenti.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 2, L. R. 47/1990