LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 15
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli scrutini di cui all' articolo 13, vengono effettuati dalla Commissione paritetica costituita in seno al Consiglio di amministrazione del personale con poteri deliberanti, la quale opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui all' articolo 168, ultimo comma, della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 16, del Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente la Commissione paritetica attribuisce uno dei seguenti giudizi sintetici a ciascun elemento parametrale: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, nonché agli altri titoli valutabili.
3. La Commissione paritetica esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 59:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di 15 anni. (Punti 0,60 per ogni anno, punti 0,05 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 9);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso. (Punti 5); ( per l' accesso alla qualifica di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere);
c) relazione di cui all' articolo 16. (Fino ad un massimo di punti 35);
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Punti 3);
e) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove, svolti per esami o per titoli ed esami. (Punti 5);
f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo. (Fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione di cui all' articolo 16, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce lo scrutinio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990