LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 10
 
1. Il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente od il Direttore del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa al Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione del personale che, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, al Direttore dell' Ente o al Direttore del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 47/1990