LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 
1. Il Consiglio di amministrazione del personale, nei limiti indicati dall' articolo 4, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 6, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 4, un giudizio sintetico assegnando altresì ai sensi dell' articolo 7, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 47/1990