LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di ristrutturazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, introdotto con la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché di garantire la funzionalità e l' efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell' attività lavorativa, con la presente legge, avente carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.