LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 10
 
1. Ad integrazione di quanto stabilito con l' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli investimenti ( BEI ), ovvero con istituti di credito fondiario operanti con provvista rinveniente da prestiti della BEI stessa, contratti di mutuo nel triennio 1989-1991, fino all' ammontare complessivo di lire 10.400 milioni per il finanziamento delle opere, di cui all' articolo 3, comma 1, di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo.
2. Le somme assunte a mutuo saranno erogate dall' istituto mutuante all' Amministrazione regionale secondo la seguente articolazione temporale:
- fino all' ammontare di lire 5.200 milioni nell' anno 1989;
- fino all' ammontare di lire 2.400 milioni nell' anno 1990;
- fino all' ammontare di lire 2,800 milioni nell' anno 1991.

3. I mutui, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni quindici, saranno stipulati in lire italiane o in ECU (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera, negli anni e per gli importi massimi indicati nel comma 2, o nei corrispondenti controvalori, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo.
4. Nel caso di partecipazione finanziaria dello Stato alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, la stipulazione dei mutui negli anni 1990 e 1991 sarà limitata alla minore somma risultante dalla differenza tra l' importo di cui al comma 2 e la somma assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, a valere sul Fondo di rotazione per l' attuazione delle politiche comunitarie istituito con l' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183.
5. In caso di ricorso, anche parziale, a mutui in ECU o in valuta estera, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, fatta salva la garanzia dello Stato prevista dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956.
6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali, devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito dall' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
7. Per l' acquisizione al bilancio regionale del ricavo derivante dalle operazioni di mutuo previste dal comma 1 nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, è istituito al titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1656 (5.1.0.) con la denominazione << Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo destinate al finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.200 milioni per l' anno 1989, di lire 2.400 milioni per l' anno 1990 e di lire 2.800 milioni per l' anno 1991.
8. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.100 milioni per gli anni dal 1990 al 2001, così suddivisa tra gli anni e tra le quote relative all' ammortamento del capitale e degli interessi:
a) per la quota relativa al capitale la spesa complessiva di lire 10.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 256 milioni per l' anno 1990, lire 412 milioni per l' anno 1991, lire 613 milioni per l' anno 1992, lire 704 milioni per l' anno 1993, lire 811 milioni per l' anno 1994, lire 932 milioni per l' anno 1995, lire 1.072 milioni per l' anno 1996, lire 1.232 milioni per l' anno 1997, lire 1.417 milioni per l' anno 1998, lire 1.632 milioni per l' anno 1999, lire 840 milioni per l' anno 2000 e lire 479 milioni per l' anno 2001;
b) per la quota relativa agli interessi ed oneri accessori, ivi compresi quelli conseguenti al rischio di cambio, la spesa complessiva di lire 11.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990, lire 1.250 milioni per l' anno 1991, lire 1.640 milioni per l' anno 1992, lire 1.470 milioni per l' anno 1993, lire 1.370 milioni per l' anno 1994, lire 1.250 milioni per l' anno 1995, lire 1.110 milioni per l' anno 1996, lire 945 milioni per l' anno 1997, lire 760 milioni per l' anno 1998, lire 545 milioni per l' anno 1999, lire 250 milioni per l' anno 2000 e lire 110 milioni per l' anno 2001.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1. - i seguenti capitoli:
a) per la quota di cui alla lettera b) del comma 8, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione X - il capitolo 1265 (1.1.173.2.10.31.) con la denominazione: << Interessi, spese ed oneri accessori, ivi compresi gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sui mutui contratti per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.250 milioni per l' anno 1991;
b) per la quota di cui alla lettera a) del comma 8, tra le spese di investimento - Categoria 3.1. - Sezione XII - il capitolo 1305 (2.1.310.5.12.31.) con la denominazione: << Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 668 milioni, suddiviso in ragione di lire 256 milioni per l' anno 1990 e di lire 412 milioni per l' anno 1991.

10. All' onere complessivo di lire 2.918 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
11. Le quote autorizzate per gli anni successivi al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.