LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 1989, n. 35

Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali - Modificazione dell' articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
1.
L' articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi riguardanti il trasporto delle merci interessanti il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, di cui possono fare parte enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici. >>.

Art. 2
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5 - Sezione IX - il capitolo 156 (2.1.251.3.09.22) con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della costituenda società per azioni per lo sviluppo dei traffici multimodali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa precitato.