LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1989
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 4 ter
 (Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)
1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:
a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.
(5)
1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).
2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.
4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.
4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 15/2022
4Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 15/2022
5Comma 1 sostituito da art. 5, comma 9, L. R. 13/2023
6Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 13/2023