LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1989
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 3
 
1. L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell' articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all' articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell' emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.
1 bis. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito della presentazione del PSC, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007, e in ragione del restante 10 per cento a seguito dell'entrata in vigore del PSC ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della citata legge regionale 5/2007.
2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all' articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.
2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992
2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007