LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1989
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 2
 
1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate da un preventivo sommario di spesa, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
1 bis. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento con il quale sono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto urbanistico.
4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma 1, o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
4 bis. Nel provvedimento di concessione degli incentivi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati i piani strutturali comunali adottati con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007.
4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014 , anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1992
2Comma 4 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 19/1992
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 30/2007
4Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 19, L. R. 30/2007
5Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 25/2016
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 7, L. R. 20/2018