LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1989
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.
1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.
1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale.
1 quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:
a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;
b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;
c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.
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2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all'articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 74, comma 2, L. R. 34/1997
2Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2001
3Articolo interpretato da art. 4, comma 44, L. R. 15/2005
4Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 17, L. R. 30/2007
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 48, L. R. 27/2014
6Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
7Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
8Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 20/2018
10Parole soppresse al comma 1 quater da art. 4, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.