LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 82
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è confermata per il triennio 1989-1991 l' autorizzazione di spesa a fronte degli stanziamenti iscritti a bilancio al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, ed è inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000, la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 2000 faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Il codice di finanza regionale del predetto capitolo 1150 è sostituito dal seguente: 1.1.210.5.01.01.
Art. 83
 Edilizia agevolata e convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli artt. 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 26 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 26 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 78 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli artt. 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.750.000 per l' anno 1989;
b) lire 500.000 per l' anno 1990;
c) lire 250.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1998.

6. L' onere complessivo di lire 3.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1989.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1989 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento per l' anno 1989 viene elevato di pari importo.
Art. 85
 Modifica dell' articolo 85
della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3
1. I finanziamenti concessi al Consorzio per lo sviluppo industriale nella zona dell' Aussa - Corno con l' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 22, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, sono definitivamente assegnati a titolo di finanziamento straordinario << una tantum >> al Consorzio stesso per la realizzazione delle iniziative di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 86
 Integrazione dell' articolo 8
della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34
1.
Nel testo dell' articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il comma seguente:
<< 5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai soggetti di cui al comma 2 per l' acquisto, l' apposizione, la manutenzione e la gestione della segnaletica. >>.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 2754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989; nella denominazione del predetto capitolo 2754 la parola << Contributi >> è sostituita con la parola << Sovvenzioni >>.
Art. 87
 Modifica dei limiti di cui all' art. 5, lettera g)
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
e successive modificazioni ed integrazioni
1. Nell' articolo 5, lettera g), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di lire 50 milioni viene elevato a lire 100 milioni.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 89
 Modifica del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9
1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e successivamente dall' articolo 62 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è ulteriormente modificata in quella del 31 marzo 1989.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
 Modifica dell' articolo 20
della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22
1. Nel comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, la locuzione << del secondo anno successivo >> viene sostituita con la locuzione << del terzo anno successivo >>.
Art. 92
 Modificazione dell' articolo 2
della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56
1. Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze. >>.

Art. 93
 Interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 2
lettera g) della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, nelle spese di funzionamento si intendono ricomprese anche quelle necessarie per l' acquisto di arredi ed attrezzature.
Art. 94
 Modifica dell' articolo 3, lettera e),
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia. >>.

Art. 95
 Integrazione all' articolo 45
della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28
1. Al comma 1, dell' articolo 45 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è aggiunta la seguente locuzione: << , nonché per l' acquisizione di aree da destinare alla costruzione di impianti di pubblica utilità e per la realizzazione di opere di urbanizzazione. >>.
2.
Il comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento suddetto si applicano le disposizioni della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

Art. 96
 Modifica dell' articolo 34
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
1. Nel testo dell' articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, dopo la locuzione << anni 20, per >> viene inserita la locuzione << la costruzione, >>.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, dopo la locuzione << enti locali per >> viene inserita la locuzione << la costruzione, >>.
Art. 97
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.