LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VIII
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 56
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 58
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >>, costituiti ai sensi dell' articolo 1 del la legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 59
 Centri commerciali
(programmi 3.4.1. e 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989 a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia - SDAG >> - Società per azioni con sede in Gorizia.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.163.2.09.18) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SDAG - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria dell' Autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989.
Art. 60
 Centro di documentazione
per il commercio internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1989 al << Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno >> di Trieste, una sovvenzione straordinaria di lire 400 milioni, da utilizzare a fronte di oneri derivanti dall' attività statutaria ed in particolare per il ripiano del disavanzo patrimoniale, risultante dalla dichiarazione del Collegio sindacale resa in conformità al bilancio d' esercizio del 1988, ed a rinunciare per le medesime finalità al recupero, della quota dei contributi, erogati nell' anno 1988, ai sensi dell' art. 1, lettera a) della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, corrispondente all' avanzo finanziario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l' anno 1989 la spesa di lire 400 milioni ed è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - nella Rubrica n. 26 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8204 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al << Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno >> di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 61
 Attività inerenti ai campionati del mondo di calcio
<< Udine 90 >>
(programma 3.4.3.)
1. Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1988, n. 40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per la promozione e valorizzazione di attività connesse ai Campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine << Udine 90 >>, un finanziamento straordinario per le attività di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico da svolgersi da parte della Società medesima in occasione dei campionati del 1990. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8361 (2.1.156.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio in Udine << Udine 90 >> per le attività di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Art. 62
 Contributi pluriennali a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 64
 Interventi per strutture turistiche nei territori montani
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale n. 35/1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni, fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale n. 35/1987.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 65
 Palazzo del ghiaccio del Piancavallo
(programma 3.4.5.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza, contributi straordinari nel limite massimo di lire 850 milioni per l' anno 1989 per il finanziamento di tutte le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8533 (2.1.235.5.10.13) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza per le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.
Art. 66
 Manutenzione straordinaria degli impianti a fune
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
Art. 67
 Ripiano disavanzi
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia finanziamenti straordinari al fine di ripianare i disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1988. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8366 (2.1.155.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle aziende di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.