LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO XI
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 73
 Attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le modalità in essa previste all' articolo 66, commi 2 e 3, viene assegnata, per l' anno 1989, alla Comunità collinare del Friuli la somma di lire 150 milioni per lo svolgimento, nel relativo territorio, delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel campo agricolo e zootecnico e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare l' assegnazione prevista dall' articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, con la somma di lire 200 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 1773 la locuzione << e alle Comunità montane >> viene sostituita dalla locuzione << , alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli >>.
Art. 74
 Finanziamenti straordinari a Comuni
(programmi 1.4.2. e 0.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Pordenone per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1989.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Quirino un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3391 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Quirino per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Pier d' Isonzo un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere di competenza comunale.
6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3392 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Pier d' Isonzo per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Cividale un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi.
8. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3393 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Cividale per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al costituendo << Consorzio parco fluviale dello Stella >>, una sovvenzione di lire 50 milioni nell' anno 1989 per le spese di impianto e di avvio del Consorzio stesso. Tale sovvenzione potrà essere erogata in un' unica soluzione ed in via anticipata, salvo l' obbligo di rendicontazione nei termini che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1750 (2.1.154.2.08.29.) con la denominazione << Sovvenzione al << Consorzio parco fluviale dello Stella >> per le spese di impianto e di avvio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1989.
Art. 75
 Comunità montana delle Valli del Torre
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre un finanziamento straordinario di lire 900 milioni nell' anno 1989 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per la prestazione dei servizi consortili.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione XI - il capitolo 962 (1.1.154.2.11.31.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Valli del Torre per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per la prestazione dei servizi consortili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1989.
Art. 76
 Censimento della circolazione sulle strade provinciali
(programma 0.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel 1989 la spesa di lire 850 milioni per il rimborso alle Amministrazioni provinciali gli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 0.5.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3601 (2.1.153.2.10.17.) con la denominazione << Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.
Art. 77
 Rimborso ai comuni per interventi assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni le spese da questi sostenute nel 1986 per l' erogazione degli assegni integrativi mensili agli invalidi civili previsti dall' articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. I rimborsi saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e dal conto consuntivo per l' anno 1986.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute nell' anno 1986 per l' erogazione di assegni integrativi agli invalidi civili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 78
 Consorzi di bonifica montana
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1988, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.700 milioni per l' anno 1989.