LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1989, n. 24

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, siano incorsi nella decadenza dei contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1988 dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Sono altresì fatte salve le domande di riassunzione dei procedimenti di riammissione ai contributi eventualmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai successori per causa di morte oltre il termine utile fissato dall' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.