LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1989, n. 24

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell' articolo 45, decimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
2. I contratti d' acquisto presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti dalla concessione dei contributi.