LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1989, n. 20

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1989
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 5
 
1. Per il primo impianto e l' organizzazione dell' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all' allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico - pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Per l' espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993