LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, e lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per interventi a favore degli IACP;
b) lire 5.300 milioni per l' anno 1991, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.200 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. L' onere di lire 5.300 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.