LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Ulteriori disposizioni di attuazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Interpretazione autentica degli articoli 66, comma 7,
67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. In via di interpretazione autentica si intende che:
a) agli effetti di quanto disposto dall' art. 67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi nell' ambito dei quali - prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della citata legge regionale n. 10 del 1988 - siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1990;
b) agli effetti di quanto disposto dall' art. 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si considerano quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa che - in attuazione del comma 1 del citato art. 66 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, le quote di detti stanziamenti non contemplate dalle deliberazioni di cui alla precedente lettera a).