LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 4
 Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale
di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 89.500 milioni, per l' anno 1989, cui si fa fronte:
a) per lire 87.000 milioni con fondi regionali, da trasferirsi alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, comma 2;
b) per lire 2.500 milioni con fondi statali, da trasferirsi alle Comunità montane secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 3.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), è autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di lire 87.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera b), vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell' articolo 3, comma 1, e dell' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - in relazione alle materie trasferite con gli articoli 52, comma 1, e 53, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 10 del 1988, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni. Detti fondi vanno iscritti, ai sensi dell' articolo 11, commi 5 e 6, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 5
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi del procedente articolo 4, comma 1, lettera a), alle Province viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 41.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 33.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 7.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) lire 6.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dal precedente articolo 1, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
4) dell' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali;
5) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
d) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
e) lire 10.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, in materia di parchi urbani, con l' esclusione di parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
g) lire 2.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
h) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province, nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 27, commi 1 e 2, e all' articolo 48, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, devono assicurare l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni sia per iniziative dirette per opere di propria competenza che per interventi a favore dei Comuni. A tal fine le assegnazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) ed e), devono essere destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi a favore dei Comuni.
4. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, e 57 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 6
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 37.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 10.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
c) ( ABROGATA ).

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 7
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, la somma di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 4.000 milioni.
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, dei servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 2.500 milioni.
4. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 3 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 8
 Trasferimento alle Comunità montane
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle Comunità montane viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 4.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 1.500 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
b) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura.

3. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite a sensi dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale, vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato per tali specifiche finalità, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni per l' anno 1989, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3.
4. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali).