1. Le funzioni di carattere generale di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a), e 6, comma 3, lettera a), comprendono:
a) gli investimenti di pertinenza degli Enti destinatari, compresi la manutenzione, il completamento, il miglioramento ed il ripristino dei propri beni patrimoniali e demaniali;
b) i servizi di assistenza sociale, esercitati in forma diretta o consortile;
c) i servizi di trasporto scolastico;
d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.