LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, la somma di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 4.000 milioni.
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, dei servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 2.500 milioni.
4. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 3 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.