LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 64
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
8. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.