LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 60
 Conferimento al fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge regionale 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 40.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.