LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 1989, n. 19

Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 5
 
1.
L' articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:
<< Art. 33
 
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.