LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1989, n. 16

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1989
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.06 - Economia montana

Art. 6
 
1. Al fine di sviluppare da parte di imprese boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani assestamentali forestali prescritti dal RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e di consentire l' immissione sul mercato di maggiori volumi, all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna viene demandato il compito di sviluppare i processi di produzione e di utilizzazione del legno anche nelle sue fasi di trasformazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 50/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 42/1995