LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1989, n. 16

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1989
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.06 - Economia montana

Art. 11
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera a) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l' articolo 5, fanno carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. La denominazione del precitato capitolo 7277 viene sostituita dalla seguente << Contributi in conto capitale all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per l' acquisizione e la realizzazione degli immobili e l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei Centri di innovazione >>.
2. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l' articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7254 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Contributi all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per le spese di gestione dei Centri di innovazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.350 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Al predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione predetto: per lire 650 milioni per l' anno 1989, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1988 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 15 del 16 febbraio 1989.
5. Sul precitato capitolo 7254 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 650 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione più volte citato.