LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1989, n. 15

Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità per specifiche categorie di opere di bonifica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1989
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
1. In via eccezionale, per le opere di bonifica, i cui progetti esecutivi sono stati approvati con decreti della Direzione regionale dell' agricoltura antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge con la previsione di una potestà espropriativa, è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell' espropriazione degli immobili la cui proprietà non risulti acquisita in capo all' ente procedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, è fissato in anni 3 dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative, fermi restando per l' ultimazione dei lavori i termini già precedentemente fissati in atti amministrativi.
Art. 2
 
1. Le norme di cui all' art. 1 non si applicano alle opere di bonifica autorizzate ed eseguite dai Consorzi di bonifica ai sensi del secondo comma dell' art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43 ed interpretato dall' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1987, n. 42.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.