LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/05/1989
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 24
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 73, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, per personale in posizione di comando si intende anche quello indicato dall' articolo 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
2. All' articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase: << Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. >>.