LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/05/1989
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 17
 
1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all' articolo 45, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. Ai segretari particolari di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.