LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 1989, n. 12

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l' attuazione di altri interventi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1989
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all' atto dell' evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l' attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.
2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all' evento, purché possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.