Art. 82
Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'
articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'
articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è confermata per il triennio 1989-1991 l' autorizzazione di spesa a fronte degli stanziamenti iscritti a bilancio al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, ed è inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000, la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 2000 faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Il codice di finanza regionale del predetto capitolo 1150 è sostituito dal seguente: 1.1.210.5.01.01.
Art. 83
Edilizia agevolata e convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli artt. 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 26 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 26 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 78 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli artt. 85 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.750.000 per l' anno 1989;
b) lire 500.000 per l' anno 1990;
c) lire 250.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1998.
6. L' onere complessivo di lire 3.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84
Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1989.
Art. 89
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 90
( ABROGATO )
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 92
1. Al
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze. >>.
Art. 94
1. Nel testo dell'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia. >>.
Art. 96
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, dopo la locuzione << enti locali per >> viene inserita la locuzione << la costruzione, >>.