Art. 68
Contributi alle imprese operanti nel settore dei traffici
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 69
Contributi pluriennali alle imprese
operanti nel settore dei traffici
(programma 1.5.4.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.