Art. 83
Edilizia agevolata e convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli artt. 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 26 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 26 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 78 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli artt. 85 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.750.000 per l' anno 1989;
b) lire 500.000 per l' anno 1990;
c) lire 250.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1998.
6. L' onere complessivo di lire 3.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.