LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

CAPO II
 Vigilanza e controllo sull' attività
Art. 234
1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 235
 
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.
2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.
Art. 236
 
1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.