LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 235
 
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.
2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.