LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 21
 
1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.
2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.
4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2003
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 3/2014