LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 20
1. In attuazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.
3Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011