LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi autorizzato per l' anno 1988.
2. Le annualità relative si intendono pertanto iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a decorrere dall' anno 1988 e nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti fino al 2007.