LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti
(programma 2.3.1.)
1. Per provvedere all' erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute, conformemente a quanto disposto dall' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5716 (2.1.232.3.06.04) con la denominazione: << Erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1988.