LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 Difesa del suolo
(programma 1.4.2.)
1. Per provvedere all' eventuale esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 4172 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (spesa obbligatoria) >>.
2. Il predetto capitolo 4172 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero del costo di esecuzione delle opere di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1076 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 >>.