LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.5.)
1. Per gli interventi di cui all' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7486 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: << Indennità agli allevatori di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986 ed alle cooperative tra gli stessi costituite >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo da capitolo 7164 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.