LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 20
 Intervento a favore dei caseifici
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma sesto, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, viene autorizzata la spesa di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.407 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7119 del precitato stato di previsione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.