LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell' anno 1988, la somma di lire 1.000 milioni per l' esercizio, relativamente all' anno scolastico 1988/89, delle funzioni di cui alla lettera a) dell' articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente all' erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5774 (1.1.152.2.06.04) con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni per l' erogazione gratuita per l' anno scolastico 1988/89 dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.