LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/06/1988
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 7
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.2 - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5773 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione << Assegnazioni alle Province per l' erogazione di contributi alle scuole ed agli istituti privati di musica per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 170 milioni per l' anno 1988.
3. All' onere di lire 170 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4. All' onere di lire 170 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
5. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tenendo conto di quanto disposto dall' articolo 4 della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.