LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1988
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. Sono ammessi ai contributi di cui all' articolo 2, gli istituti e le scuole private di musica che:
a) operino senza fine di lucro;
b) funzionino ininterrottamente da almeno cinque anni;
c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali;
d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie complementari, preordinato all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale;
e) abbiano previsto l'istituzione di corsi preaccademici per tale corso.
2. La concessione del contributo è altresì subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati. Il trattamento del personale docente autonomo, non potrà essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva del personale docente dipendente.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 14/2012
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.