LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l' ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 37/1993